Premessa
Nella settimana la Camera ha:
– approvato la riforma costituzionale che tornerà di nuovo alla Camera – dopo tre mesi dall’ulteriore passaggio al Senato come prescrive la Costituzione – in primavera. Sarà poi il referendum e quindi le cittadine e i cittadini a dare il giudizio finale sulla portata politica della riforma che porta a compimento la scelta di superamento del Bicameralismo da anni perseguita dalla sinistra. Sui contenuti più avanti il dettaglio.
– L’attenzione politica nella settimana è stata tutta concentrata però prevalentemente sui contenuti del disegno di legge sulle unioni civili. Sull’argomento, dopo molti anni di tentativi falliti e un lungo lavoro preparatorio, siamo ad un passo dall’approvazione di una legge che riconosce diritti e doveri a unioni tra persone dello stesso sesso colmando una lacuna imbarazzante per una democrazia compiuta come l’Italia . I punti che sono ancora aperti anche nella discussione interna al Partito Democratico rischiano di oscurare questo traguardo che quindi va ribadito: dopo anni l’Italia avrà una legge sulle unioni civili.
La differenza di opinioni riguarda un aspetto sicuramente significativo: l’adottabilità nelle unioni civili dei bambini figli di uno dei due partners, la stepchild. Punto certo non marginale e per questo la soluzione non può essere lo stralcio.
Il partito democratico ha espresso una opinione positiva sul testo Cirinnà che il 28 gennaio comincerà l’iter nell’aula del Senato. È giusto poi che su un argomento così delicato si riconosca la libertà di coscienza e il voto segreto.
Ma la mia opinione è che la discussione su questo punto si sia caricata di significati che vanno al di là del merito mescolando la discussione sull’ “utero in affitto” ( che in Italia non è possibile) con la stepchild. Il merito quindi va ribadito con precisione:
- La stepchild adoption non è una novità. Esiste in Italia dal 1983 (L. 184/1983) e permette l’adozione del figlio del coniuge, con il consenso dell’unico genitore biologico. L’adozione non è automatica ma viene disposta dal Tribunale per i minorenni. Sino al 2007, era ammessa solo per le coppie sposate: il Tribunale per i minorenni di Milano prima e quello di Firenze poi, hanno esteso questa facoltà anche ai conviventi eterosessuali, ritenendo, in quei due casi, che fosse interesse del minore che al rapporto affettivo fattuale corrispondesse anche un rapporto giuridico, consistente in diritti ma, soprattutto, doveri.
- Nel 2014 e nel 2015, il Tribunale per i minorenni di Roma, ha sancito che l’orientamento sessuale non può costituire un elemento ostativo alla stepchild.
- Ad oggi le coppie omosessuali possono accedere alla stepchild come all’adozione piena (cioè di minori che non hanno legami biologici con nessuno degli adottanti) in: Andorra, Australia in 3 Stati, Argentina, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Colombia, Danimarca, Francia, Finlandia (dal 2017), Islanda, Irlanda, Israele, Lussemburgo, Malta, alcune province del Messico, Norvegia, Nuova Zelanda, Paesi Bassi, Portogallo, Porto Rico, Regno Unito, Spagna, Stati Uniti (eccezion fatta per il Mississippi), Sudafrica, Svezia, Uruguay.In alcuni stati dell’Australia, in Germania, Estonia, Slovenia, Guiana francese, e in futuro in Svizzera, invece, tutte le coppie omosessuali non hanno accesso all’adozione piena ma solo alla stepchild
- Il ddl Cirinnà prevede all’ art. 5 che il componente dell’unione civile avrà’ la facoltà di chiedere l’adozione del figlio biologico del partner; sarà necessario il consenso del genitore biologico e sarà il Tribunale per i minorenni a stabilire – caso per caso – se l’adottante ha le carte in regola e se l’adozione corrisponde all’interesse del figlio. Lo stralcio di questo articolo dunque impedirebbe solo agli omosessuali di continuare a fruire di un istituto già esistente.
- le polemiche sulla pratica dell’utero in affitto sono del tutto fuori luogo: viene utilizzata per lo più dalle coppie eterosessuali, è sanzionata penalmente e non sarebbe scoraggiata dal negare ai figli della famiglie arcobaleno la protezione giuridica di cui hanno diritto.
- il testo Cirinna è il frutto di un lungo lavoro di mediazione e di ascolto: nel Partito Democratico e nella maggioranza, nel rapporto con le associazioni. Lavoro sempre necessario ma particolarmente doveroso su temi così delicati così come è doveroso il rispetto delle opinioni differenti. Ma la conoscenza di ciò che prevede la norma già molto prudente deve aiutare a portare in porto il testo Cirinnà nella sua completezza: se non riuscissimo a farlo sarebbe un fallimento per tutto il Partito Democratico.
Disegno di legge costituzionale: Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato, modificato, in prima deliberazione, dalla Camera e nuovamente modificato, in prima deliberazione, dal Senato) (A.C. 2613-B)
E’ stata definitivamente approvata la riforma Costituzionale che ora passerà al vaglio dei cittadini con il referendum. Viene definitivamente superato il bicameralismo perfetto: la Camera dei deputati rimane l’unico organo eletto direttamente dai cittadini, il Senato della Repubblica diventa invece rappresentante delle istituzioni territoriali. Sarà composto da novantacinque senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali e di cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica. In questo modo si semplifica il processo legislativo e si amplifica il potere decisionale. E’ stata ultimata la riforma del titolo V della Costituzione, eliminando definitivamente le province e ridefinendo chiaramente le competenze. Sono state introdotte norme che garantiscono la democrazia paritaria: le leggi che disciplinano le modalità di elezione di entrambe le Camere promuovono l’equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza. L’equilibrio sarà garantito anche a livello regionale: art. 122 della Costituzione (che è quello che definisce i principi che le leggi elettorali regionali devono rispettare) aggiunge ai principi quello dell’equilibrio nella rappresentanza di donne e uomini. Approfondisci qui 123_Revisione Parte II Costituzione
Disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 191 del 2015: Disposizioni urgenti per la cessione a terzi dei complessi aziendali del Gruppo Ilva (A.C. 3481-A)
Il decreto-legge ha per obiettivo l’accelerazione delle procedure per la cessione a terzi dei complessi aziendali dell’ILVA, attualmente in amministrazione straordinaria allo scopo di assicurare una prospettiva di stabilità finanziaria, industriale e gestionale del gruppo siderurgico e garantire i livelli occupazionali e la tutela ambientale.
Dopo l’esame del decreto nelle commissioni riunite Attività produttive e Ambiente, il provvedimento è giunto in Aula con alcune rilevanti modifiche che, da un lato, confermano l’impostazione originaria finalizzata a rafforzare il percorso di risanamento ambientale e di rilancio produttivo e, dall’altro, danno una prima risposta alle problematiche insorte con riferimento allo stabilimento di Cornigliano.
In sintesi il provvedimento prevede che le procedure di trasferimento a terzi siano completate entro il 30 giugno 2016; i criteri per l’aggiudicazione siano valutati anche in riferimento ai profili di rilevanza ambientale ed occupazionale; la valutazione dei beni possa essere effettuata, oltre che da società finanziarie, anche da società di consulenza aziendale; il trasferimento assicuri la discontinuità anche economica della gestione da parte del soggetto aggiudicatario.
Con questo provvedimento il Governo accelera sulla cessione degli impianti a una newco con investitori privati, e per consentire il processo stanzia 300 milioni di euro a favore dell’amministrazione straordinaria dell’Ilva. Chi rileverà il gruppo, dovrà rimborsare allo Stato un importo, erogato e non ancora restituito, maggiorato degli interessi. Approfondisci qui 124_Cessione complessi aziendali Ilva