Premessa
Nella settimana dal 19 al 23 Giugno la Camera ha approvato: una proposta di legge sulle aree protette; una sulla tutela della minoranza linguistica ladina; una a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti; e una in materia di delitti contro il patrimonio culturale. E’ stata inoltre approvata una commissione d’inchiesta sulle banche e la comunicazione del premier Gentiloni in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017.
Nella settimana l’Inps ha comunicato che a fine giugno ci sarà la circolare applicativa delle nuove regole sul lavoro occasionale e sarà operativa la piattaforma telematica. Le informazioni dell’INPS sono l’occasione per riconfermare con ulteriori elementi le considerazioni già fatte in particolare sulla tracciabilità del lavoro occasionale e spazzare via le polemiche sulla possibilità di nuovi abusi.
– I voucher non ci sono più e non vengono reintrodotti con un artificio. Siamo difronte ad uno strumento contrattuale nuovo, diverso per i limiti economici (5000 euro all’anno), temporali (280 ore all’anno ) e di settori produttivi previsti per il loro utilizzo e totale tracciabilità che è l’unico vero antidoto agli abusi.
– La tracciabilità si realizza nella definizione dell’anagrafe di chi rende la prestazione e di chi la utilizza, nel pagamento che non potrà avvenire in contanti, nelle modalità di avvio della prestazione attraverso un messaggio circostanziato all’INPS.
La possibilità prevista per le imprese di revoca entro 3 giorni dalla segnalazione di inizio della prestazione non contraddice questa volontà. Per più ragioni:
– la possibilità di revoca è prevista perché il pagamento della prestazione non avviene in contanti ma in automatico, on-line, sulla base del messaggio di avvio mandato dal datore di lavoro almeno un’ora prima (o almeno 3 giorni prima in agricoltura). Il messaggio deve contenere le generalità di chi rende la prestazione, la sua durata, dove e cosa. La revoca è prevista nel caso in cui la prestazione poi non sia effettivamente avvenuta. Non è attraverso di essa che può rientrare il nero perché il rapporto tra chi rende la prestazione e chi la utilizza non è diretto: avviene sempre attraverso l’INPS e la sua piattaforma telematica. E’ questa modalità che realizza la totale tracciabilità degli atti di entrambi e di per sé determina strutturalmente la deterrenza di abusi: ogni atto lascia una traccia ed è una prova a carico nel caso di contestazioni.
– E’ dunque la piattaforma telematica la garanzia e per questa ragione – per ulteriore conferma di quanto già sottinteso – abbiamo approvato contemporaneamente al decreto sulla “manovrina” un mio ordine del giorno nel quale viene esplicitato in riferimento a questo punto che la piattaforma telematica dovrà essere predisposta in modo tale da consentire il riscontro preciso della avvenuta prestazione e il controllo automatico delle revoche.
Ecco: nella settimana l’Inps ha appunto comunicato che la piattaforma telematica prevederà entrambe le cose.
Proposta di legge: S. 119-1004-1034-1931-2012 – D’iniziativa dei senatori: D’Alì; De Petris; Caleo; Panizza ed altri; Simeoni ed altri: Modifiche alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e ulteriori disposizioni in materia di aree protette(A.C. 4144-A); e delle abbinate proposte di legge: Terzoni ed altri; Mannino ed altri; Terzoni ed altri; Borghi ed altri (A.C. 1987-2023-2058-3480)
La Camera dei deputati ha approvato un provvedimento che interviene sulla disciplina vigente in materia di aree protette, modificando la legge quadro n. 394 del 1991. Si innova il sistema della protezione della natura e della valorizzazione del patrimonio naturale, culturale, paesaggistico ed ecologico del nostro Paese in connessione con la capacità della nostra realtà di darsi un nuovo modello di sviluppo sostenibile.
L’obiettivo della riforma è rendere i parchi protagonisti dello sviluppo del Paese coniugando la tutela e la valorizzazione del territorio e delle biodiversità con la buona economia. Vengono inoltre introdotte disposizioni riguardanti le aree marine protette. L’ultima relazione del Ministero dell’Ambiente sullo stato di attuazione della legge quadro sulle aree protette (presentata alla Camera il 5 ottobre 2016) evidenzia che “la superficie protetta nazionale riconosciuta si è incrementata fino a raggiungere il 10,50% del territorio nazionale e che il numero delle aree protette è di 871, per un totale di 3.163.590,71 ettari a terra, 2.853.033,93 ettari a mare e 658,02 chilometri di coste”.
Tra i punti qualificanti inseriti nel corso dell’esame in Commissione Ambiente alla Camera c’è l’istituzione – su proposta del Pd – di un Sistema nazionale delle aree naturali protette costituito dai parchi nazionali e regionali, dalle riserve naturali, dalle aree marine e dalle aree naturali protette, e di un Piano nazionale triennale di sistema, uno strumento di programmazione nazionale finanziato da 30 milioni per gli anni 2018-2020 e da cofinanziamenti regionali da destinare, almeno al 50%, ai parchi regionali e alle aree marine protette. Inoltre, “nel territorio dei parchi e nelle aree contigue sono vietate le attività di prospezione, ricerca, estrazione e sfruttamento di idrocarburi liquidi e gassosi”.
Un ulteriore elemento innovativo è l’evoluzione progressiva dal meccanismo delle royalty a quello dei servizi ecosistemici ambientali: quando il capitale naturale viene impiegato per finalità di tipo produttivo, i concessionari devono restituire risorse da impegnare per la tutela, la valorizzazione e la riproducibilità di quel bene collettivo naturale che è alla base dei percorsi produttivi”. Si introduce così una logica di ambientalismo moderno all’interno del nostro ordinamento.
Il tema della governance, infine, viene affrontato con strumenti che consentano una maggiore capacità di attrarre professionalità di tipo nuovo alla guida e al governo di risorse di questa natura.
Si sceglie così di abolire l’albo dei direttori e si apre alla possibilità, attraverso selezioni ad evidenza pubblica, qualificazioni di carattere universitario e di carattere professionale e ambientale, di attingere alle migliori professionalità del settore, facilitando in particolare l’ingresso dei giovani alla guida degli enti parco.
Proposta di legge costituzionale: Alfreider ed altri: Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina (A.C. 56-B)
Con quest’atto il nostro Parlamento compie un ulteriore passo in avanti nella tutela delle minoranze linguistiche presenti sul territorio nazionale. il nostro Paese, la nostra Repubblica, abbia saputo in questi anni organizzare un sistema articolato e complesso di tutela delle minoranze etniche e linguistiche che ci è spesso invidiato a livello europeo. La tutela non è infatti solo nelle norme costituzionali, ma è anche nel sistema complesso di autonomie speciali fondato su Statuti e su organi appositi che danno corpo all’idea di autogoverno democratico, un principio repubblicano per eccellenza che, anche a livello internazionale, è considerata la via maestra per la tutela delle minoranze. Questo sistema si nutre di due elementi fondamentali che sono anche alla base di questo provvedimento: una forte e leale collaborazione tra il Governo centrale e i governi locali, e questa legislatura è stato un chiaro esempio di questa positiva collaborazione senza la quale non è possibile fare alcun progresso reale, e, dall’altra parte, una continua tensione al miglioramento. Si tratta di un provvedimento a favore della minoranza ladina, nello sforzo di giungere ad un sempre più pieno riconoscimento di tale minoranza e ad una sempre maggiore parità rispetto agli altri gruppi linguistici. Sono queste le due parole chiave, riconoscimento e parità. La minoranza ladina in passato non è stata protagonista della stagione dei nazionalismi: li ha subiti! Il suo riconoscimento non è stato facile, se si pensa che la prima richiesta risale al 1920, e allora fu negata dal Regno d’Italia; ora la Repubblica, dopo aver accolto, con lo statuto del 1972, la tutela delle tre identità, compie un passo ulteriore. E ci auguriamo che altri passi possano seguire, in particolare per i ladini, che stanno, come è stato ricordato, nella regione Veneto.
Proposta di legge: S. 624-895-1020-2160-2163-2175-2178-2187-2196-2197-2202-2547-2591 -Martelli ed altri; Mussini ed altri; De Pin ed altri; Buemi ed altri; Paolo Romani ed altri; Bonfrisco ed altri; Marcucci ed altri; De Petris ed altri; Girotto ed altri; Lucidi ed altri; Tosato ed altri; De Pin ed altri; Molinari ed altri: Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario (A.C. 4410); e delle abbinate proposte di legge: Artini ed altri; Nesci ed altri; Monchiero ed altri; Gianluca Pini ed altri; Brunetta ed altri; Paglia ed altri; Prataviera ed altri; Artini ed altri; Artini ed altri; Cariello e Pisano; Civati ed altri; Sibilia ed altri; Villarosa ed altri (A.C 1123-3339-3485-3486-3499-3508-3616-3799-3882-4053-4217-4428-4429)
E’ stata istituita una commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario e finanziario.
Disegno di legge: Disposizioni in materia di delitti contro il patrimonio culturale (A.C. 4220-A)
Il disegno di legge del Governo AC 4220 “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”, approvato in prima lettura dalla Camera, riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale, inserendo un apposito titolo nel codice penale (l’VIII-bis) con disposizioni provenienti dallo stesso codice e da quello dei beni culturali.
Il tentativo di riorganizzare il quadro sanzionatorio penale risale a due legislature fa, ma il progetto non superò la fase dell’esame da parte delle Commissioni parlamentari in sede referente.
La relazione illustrativa del disegno di legge sottolinea l’esigenza di tale intervento normativo nell’ottica di adeguamento del sistema sanzionatorio rispetto al valore che la Costituzione assegna al nostro patrimonio culturale, in quanto gli articoli 9 e 42 evidenziano come la tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico della Nazione siano degni di un livello di tutela superiore rispetto alla mera difesa del diritto all’integrità del patrimonio individuale dei consociati. Inoltre, il disegno di legge, si innesta a pieno titolo nel quadro internazionale, dove si registra un’accresciuta sensibilità per la protezione dei beni culturali, testimoniata dalle linee guida per la lotta al traffico dei beni culturali predisposte in seno alla Commissione per il crimine delle Nazioni Unite e adottate dall’Assemblea generale dell’ONU sulla base di una risoluzione elaborata con il contributo determinante dell’Italia sul piano tecnico e politico, con l’obiettivo primario di armonizzare le legislazioni nazionali, implementare la cooperazione internazionale, promuovere
l’applicazione delle convenzioni delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata nello specifico ambito del contrasto al traffico dei beni culturali.
Nel corso dell’esame in commissione giustizia la delega presente nel testo originario è stata trasformata in disposizioni di diretta applicazione che modificano il codice penale con l’obiettivo di innalzare le pene edittali vigenti e introdurre aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
In sintesi, il disegno di legge favorisce la coerenza sistematica del quadro sanzionatorio penale, attualmente ripartito tra codice penale e codice dei beni culturali; assicura l’omogeneità terminologica di tutte le disposizioni incriminatrici, riconducendole al concetto di reati contro il patrimonio culturale; introduce nuove fattispecie di reato; innalza le pene edittali vigenti, così da attuare pienamente il disposto costituzionale in forza del quale il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela differenziata e preminente rispetto a quella offerta alla tutela della proprietà privata; introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali.
Proposta di legge: S. 1932 – D’iniziativa dei senatori: Lo Moro ed altri: Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, a tutela dei Corpi politici, amministrativi o giudiziari e dei loro singoli componenti (A.C. 3891); e delle abbinate proposte di legge: Francesco Sanna ed altri; Mura ed altri (A.C. 3174-3188)
La legge, approvata in via definitiva il 22 giugno 2017 dalla Camera dei deputati, intende rafforzare gli strumenti penali contro le intimidazioni ai danni degli amministratori locali, che negli ultimi anni hanno assunto dimensioni preoccupanti. Una proposta di legge fortemente voluta dalle due associazioni che in Italia più si incaricano di rappresentare le istanze degli amministratori locali, ANCI e l’associazione Avviso pubblico.
La proposta di legge ha origine dal lavoro svolto dalla Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno delle intimidazioni ai danni degli amministratori locali che ha evidenziato come i suddetti illeciti, pur realizzandosi con modalità diverse (aggressioni, minacce via email, via telefono o sui social network, danneggiamenti, recapito o ritrovamento di proiettili o carcasse di animali) abbiano in comune la qualità soggettiva della vittima nel suo ruolo di amministratore locale. Si tratta infatti di atti tutti volti a intimidire l’amministratore prevalentemente in relazione all’integrità della sua persona e dei suoi beni, minacciando, al tempo stesso, il buon andamento della pubblica amministrazione.
L’assenza, nel nostro ordinamento, di norme specifiche ha fatto sì che le intimidazioni venissero perseguite in relazione a fattispecie illecite poste a tutela di beni individuali, senza considerare adeguatamente la plurioffensività di tali condotte.
La novità più significativa della legge è l’allargamento della tutela ai singoli componenti dei corpi politici, amministrativi e giudiziari, che sono quindi tutelati in quanto tali, anche quando operano al di fuori dell’organo collegiale.
É una proposta di legge utile e illuminata, che idealmente è dedicata in particolare a quegli amministratori locali che hanno pagato con la vita la propria dedizione alla Repubblica. Fatemene ricordare uno per tutti: il sindaco di Pagani, Marcello Torre, ucciso per ordine di Cutolo l’11 dicembre 1980. E anche a quelli che non sono stati uccisi, ma mortificati quando hanno scelto la legalità anziché l’accomodamento… L’Italia spesso in affanno sul cammino della credibilità istituzionale deve molto a tutti loro.