Premessa
Nella settimana la Camera ha approvato in prima lettura la nuova legge elettorale, legge Rosato.
Un risultato importante che premia la determinazione con cui il Partito democratico non si è arreso difronte all’insuccesso dei tentativi precedenti. Con un obiettivo prioritario: definire per via parlamentare un sistema elettorale omogeneo tra Camera e Senato come invitava a fare il Presidente della Repubblica. Un sistema disegnato dal parlamento con un consenso più largo della maggioranza, come è giusto fare quando si definiscono le regole: niente a che vedere con “’inciuci” variamente intesi.
Il ricorso al voto di fiducia previsto dal regolamento è stata la scelta obbligata di fronte ai 120 voti segreti annunciati a fini ostruzionistici da chi non condivideva la legge. Nessun attentato alla Costituzione quindi: non sono incostituzionali né lo strumento previsto dal regolamento né il contenuto della legge che risponde perfettamente ai rilievi avanzati dalla Consulta sulle leggi elettorali precedenti sottoposti al suo vaglio. Certo esistono sistemi elettorali migliori o per lo meno che il Pd avrebbe preferito perché più coerenti con la propria ispirazione e cultura politica, più capaci di mettere insieme rappresentanza e governabilità e cioè il Mattarellum. Ma il sistema possibile quello cioè che poteva raccogliere la maggioranza per essere approvato è stato quello adottato ieri: capace di aggregare consenso oltre la maggioranza, di iniziativa parlamentare, che riconosce la norma antidiscriminatoria tra donne e uomini, che incentiva le coalizioni senza escludere la rappresentanza.
In sintesi:
– la nuova legge elettorale è un sistema elettorale misto identico per le due Camere. 232 deputati alla Camera e 116 senatori sono eletti in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui vince il candidato più votato, mentre l’assegnazione dei restanti seggi avviene con metodo proporzionale, nell’ambito di collegi plurinominali. Le soglie di sbarramento sono del 10% per le coalizioni e del 3% per le liste. Nell’ambito delle coalizioni non contano i voti apportati da liste sotto la soglia dell’1% per evitare il proliferare delle cosiddette “Liste civetta”.
– I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale e i partiti coalizzati presentano candidati unitari nei collegi uninominali.
– L’elettore esprime un unico voto che vale per una lista proporzionale bloccata corta (da 2 al massimo 4 nomi di candidati sulla scheda e, quindi, conoscibili) in una circoscrizione plurinominale e per il candidato nel collegio uninominale. Dal punto di vista della rappresentanza il sistema adotta quindi una soluzione di tipo europeo (liste bloccate corte e collegi uninominali maggioritari).
Se più liste sono collegate in una coalizione ad un medesimo candidato uninominale e l’elettore vota solo il candidato nel collegio, i voti così espressi sono spalmati pro-quota tra le liste proporzionali secondo le opzioni già espresse dall’elettore.
– ogni lista o coalizione deve applicare nei collegi uninominali e plurinominali la norma antidiscriminatoria e quindi nessun sesso può essere rappresentato su scala nazionale in misura superiore al 60 per cento e inferiore al 40 per cento e, pena inammissibilità della lista, va rispettata l’alternanza di genere nelle liste dei collegi plurinominali.
Testo unificato delle proposte di legge: Toninelli ed altri; Giachetti; Pisicchio; Lauricella; Locatelli ed altri; Orfini; Speranza; Menorello ed altri; Lupi e Misuraca; Vargiu e Matarrese; Nicoletti ed altri; Parisi e Abrignani; Dellai ed altri; Lauricella; Cuperlo; Toninelli ed altri; Rigoni; Martella; Invernizzi ed altri; Valiante ed altri; Turco ed altri; Marco Meloni; La Russa ed altri; D’Attorre ed altri; Quaranta; Menorello ed altri; Brunetta ed altri; Lupi e Misuraca; Costantino ed altri; Pisicchio; Fragomeli ed altri: Modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali (A.C. 2352-2690-3223-3385-3986-4068-4088-4092-4128-4142-4166-4177-4182-4183-4240-4262-4265-4272-4273-4281-4284-4287-4309-4318-4323-4326-4327-4330-4331-4333-4363-A/R)
La nuova legge elettorale giunge all’approvazione in prima lettura da parte della Camera con il consenso della maggior parte delle forze presenti in Parlamento (favorevoli 375, contrari 215), di maggioranza e di opposizione che hanno saputo lavorare insieme, trovare punti di convergenza, raggiungere un compromesso. Non c’erano altre alternative a questo metodo, perché qualsiasi soluzione diversa non avrebbe avuto i voti necessari per essere approvata e si sarebbe corso il rischio di andare a votare con le leggi sopravvissute alle sentenze della Corte Costituzionale. D’altronde è stata la Corte stessa a ribadire che la nostra Costituzione lascia al legislatore la scelta discrezionale del sistema elettorale che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico e che spetta allo stesso, al fine di non compromettere il corretto funzionamento della forma di governo parlamentare, introdurre, per i due rami del Parlamento, sistemi elettorali che, pur se differenti, non ostacolino, all’esito delle elezioni, la formazione di maggioranze parlamentari omogenee. Sintetizzando, la nuova legge elettorale è un sistema elettorale misto identico per le due Camere. 232 deputati alla Camera e 116 senatori sono eletti in collegi uninominali con formula maggioritaria, in cui vince il candidato più votato, mentre l’assegnazione dei restanti seggi avviene con metodo proporzionale, nell’ambito di collegi plurinominali. Le soglie di sbarramento sono del 10% per le coalizioni e del 3% per le liste. Nell’ambito delle coalizioni non contano i voti apportati da liste sotto la soglia dell’1% per evitare il proliferare delle cosiddette “Liste civetta”. I partiti possono presentarsi da soli o in coalizione. La coalizione è unica a livello nazionale e i partiti coalizzati presentano candidati unitari nei collegi uninominali. L’elettore esprime un unico voto che vale per una lista proporzionale bloccata corta (da 2 al massimo 4 nomi di candidati sulla scheda e, quindi, conoscibili) in una circoscrizione plurinominale e per il candidato nel collegio uninominale. Dal punto di vista della rappresentanza il sistema adotta quindi una soluzione di tipo europeo (liste bloccate corte e collegi uninominali maggioritari). Se più liste sono collegate in una coalizione ad un medesimo candidato uninominale e l’elettore vota solo il candidato nel collegio, i voti così espressi sono spalmati pro-quota tra le liste proporzionali secondo le opzioni già espresse dagli altri elettori. Approfondisci qui